IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1997, recante "Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni". Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, con il quale sono state fissate le modalita' per il censimento degli autoveicoli delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1997, con il quale sono state, tra l'altro, dettate disposizioni per l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, in attesa dei risultati dell'analisi tecnicoeconomica prevista dall'art. 2, comma 119, della citata legge e del successivo affidamento dei servizi di trasporto di persone e cose a societa' private; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1997, recante ulteriori criteri per l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministero del tesoro 20 maggio 1997 con il quale e' stata costituita, presso il Provveditorato generale dello Stato una commissione avente il compito di effettuare un'analisi tecnicoeconomica sulla base della documentazione inviata dalle amministrazioni; Considerata la necessita' di emanare un'apposita direttiva in materia di utilizzo delle autovetture, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa, anche a seguito delle conclusioni risultanti dalla relazione presentata dalla citata commissione; E m a n a la seguente direttiva: 1. Premessa. Com'e' noto, in attuazione dei commi 117 e seguenti dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, questa Presidenza ha provveduto, in attesa dei risultati delle analisi tecnicoeconomiche ivi previste, a disciplinare l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, da un lato, in vista di una piu' razionale utilizzazione del parco macchine esistente e, dall'altro, nell'intento di realizzare - gia' nell'anno 1997 - apprezzabili economie di spesa. Sulla base delle conclusioni alle quali e' pervenuta l'apposita commissione costituita con decreto del Ministro del tesoro del 20 maggio 1997, si rende necessario che le amministrazioni pongano in essere, secondo le indicazioni di seguito riportate, le iniziative per procedere all'affidamento a soggettiterzi del servizio di trasporto ed alla dismissione del parco automobilistico in atto esistente, con esclusione delle autovetture di cui all'art. 2, comma 118, della citata legge n. 662 del 1996 e dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997. 2. Gestione indiretta. Per quanto attiene all'affidamento del servizio di trasporto di beni e persone, e' opportuno, in via preliminare, che le amministrazioni e gli enti interessati attuino, per tale iniziativa, il piu' ampio decentramento, in armonia anche con le recenti disposizioni intervenute in materia di bilancio, garantendo, altresi', alle singole amministrazioni ed alle articolazioni periferiche di esse, piena autonomia nella scelta delle forme dell'affidamento e del contraente. Quanto sopra, sia al fine di rendere piu' agevole il conseguimento di soluzioni idonee a soddisfare le obiettive e diversificate esigenze operative delle singole strutture, sia al fine di rendere piu' spedita l'intera operazione. Nell'individuazione del sistema alternativo a quello attuale, le singole amministrazioni dovranno porre a base della prestazione da richiedere al privato contraente le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1997; con particolare riferimento: a) all'utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente; b) alla razionalizzazione dell'uso delle stesse per percorsi in tutto o in parte coincidenti; c) alla riduzione del chilometraggio complessivo su base annua. In ogni caso occorrera' procedere ad una effettiva riduzione del numero delle autovetture delle quali si richiede l'utilizzazione, al fine di conseguire un significativo contenimento delle spese, che costituisce la principale finalita' dell'intera operazione. L'affidamento a terzi del servizio di trasporto dovra' essere accompagnato da una conseguente ridefinizione dei fabbisogni di personale da adibire alla guida. Da cio' dovra' conseguire il rientro presso le amministrazioni di appartenenza del personale in posizione di comando, ed, in particolare, di quello appartenente alle Forze di polizia attualmente adibito alla guida di autovetture di servizio, fatti salvi i casi di ineludibili motivi di sicurezza. Eventuali necessita' non risolvibili con una riallocazione del personale gia' in servizio saranno soddisfatte mediante ricorso a forme di mobilita' volontaria. Il personale addetto alla guida che risulti in eccedenza, a seguito del programma di dismissione delle autovetture, potra' essere adibito presso la stessa sede territoriale, a mansioni ascritte ad altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale di appartenenza. Ne consegue, ovviamente, la necessita' di non attivare procedure concorsuali per reclutare personale con il profilo professionale di autista di automezzi. Peraltro, una volta definite le anzidette operazioni, risulta necessario un ampio monitoraggio delle singole iniziative attivate, finalizzato, in primo luogo, ad una verifica dell'attuazione delle presenti disposizioni, ma anche - e soprattutto - all'acquisizione di un quadro generale della nuova organizzazione del servizio. 3. Dismissione. In riferimento alla dismissione, si reputa opportuno precisare che il comma 120 dell'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996, detta una norma speciale per quanto riguarda l'alienazione degli autoveicoli della pubblica amministrazione, la' dove stabilisce che "la dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche mediante mandato, a societa' specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a societa' private". Al riguardo, le amministrazioni, con le procedure concorsuali, individueranno le societa' specializzate, cui affidare le operazioni di dismissione; le stesse societa', a tal fine, potranno applicare le ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile. Cio' consentira' un'ampia riduzione dei tempi necessari alle dismissioni rispetto a quelli che si sarebbero impiegati, presuntivamente, applicando le disposizioni previste in via ordinaria. L'affidamento a terzi della procedura di dismissione da parte delle singole amministrazioni dovra', in ogni caso, avvenire nel rispetto dei principi di efficienza ed economicita'. E' appena il caso di precisare che il termine di dodici mesi, fissato per definire la dismissione, e' diretto ad assicurare che le amministrazioni portino a conclusione, in tempi ragionevolmente brevi, detto procedimento e quindi consentire di avviare contestualmente sia il procedimento di affidamento sia quello di dismissione. Al riguardo, si fa presente che, onde evitare inutili e gravose duplicazioni di spesa, l'operativita' dell'affidamento del servizio prescelto dovra' essere graduale e concomitante alla conclusione delle procedure di dismissione, secondo modalita' stabilite dalle singole amministrazioni in relazione alle proprie specifiche esigenze. Gli introiti derivanti dalla procedura di alienazione dovranno essere versati sui competenti capitoli di entrata delle singole amministrazioni ovvero sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione di entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo stesso Dicastero, al quale, comunque, le singole amministrazioni ed enti dovranno comunicare l'avvenuta conclusione della procedura di alienazione e del conseguente versamento della somma ricavata, fornira', altresi', la propria consulenza sulle eventuali questioni concernenti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento a terzi del servizio di trasporto ed in merito alle operazioni di dismissione. 4. Informazione al Parlamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 dicembre 1998, riferira' al Parlamento sull'attuazione delle procedure di affidamento e di dismissione e fornira' annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti. A tal fine, le diverse amministrazioni nonche' gli enti interessati, per il tramite dell'amministrazione vigilante, dovranno far pervenire in tempo utile al suddetto Ministero, possibilmente anche su supporto informatico, una relazione, redatta in forma sintetica, contenente almeno i seguenti elementi: a) numero delle autovetture ad uso esclusivo; b) tipo o tipi di soluzione prescelti per la sostituzione degli autoveicoli in dotazione, non rientranti nel punto a) (es. noleggio con o senza conducente, ricorso al mezzo privato od al taxi, noleggio a ore, a breve o a lungo termine, ecc); c) numero degli autoveicoli dismessi; d) modalita' prescelte per la dismissione; e) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento; f) prospetto contenente i dati relativi all'economia di spesa conseguita. Roma, 27 febbraio 1998 Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 168